PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2267 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003», come risultante dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo 2-bis,

            richiamato il parere favorevole espresso da questo Comitato il 20 giugno 2007 sul testo del disegno di legge n. 2267 Governo,

            rilevato che le disposizioni dell'articolo 2-bis sono riconducibili in misura prevalente alla materia «difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera d), della Costituzione,

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione Difesa,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2267 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003»;

        ritenuto che:

            l'articolo 2-bis del citato nuovo testo risulti sostanzialmente conforme all'osservazione formulata dalla IV Commissione nella seduta del 18 luglio 2007;

            tuttavia, tale articolo, a differenza di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, anziché riferirsi ad «intese intergovernative», si riferisce ad «intese governative»;

            valutata pertanto la necessità, al fine di evitare eventuali problemi interpretativi, di qualificare le «apposite intese» di cui all'articolo 2-bis del presente provvedimento in modo conforme a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

        esprime:

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 2-bis, siano sostituite le parole: «governative per» con le seguenti: «intergovernative che dettagliano».


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

NULLA OSTA


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive commercio e turismo)

NULLA OSTA
 

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